Enti pubblici: soggetti alla 231?
Abbiamo letto velocemente il testo della sentenza. Fatelo anche voi, scaricandola da questo link.
Una sentenza che fa riflettere-commento
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE QUARTA PENALE ...
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Fatto Diritto
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 22-5-2007, a seguito di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava (...), quale Presidente e legale rappresentante della XXX S.P.A., e (...), direttore di produzione della Società, colpevoli per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti del dipendente (...) perpetrato in relazione ad infortunio sul lavoro. Il Tribunale condannava gli imputati alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno, sostituita con la pena pecuniaria di Euro 1.140 di multa, (fatto del 20-2-2003).
2. In punto di fatto, secondo la ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado, era avvenuto che (...) (operaio con mansioni di manutenzione attrezzista) stava lavorando alla realizzazione di un componente di ventilatore allorché il responsabile del reparto (...) gli aveva fatto presente che vi erano due pezzi di ventilatore che non entravano nel mozzo e dovevano essere ridotti nel diametro. Il (...) aveva portato il "pezzo" presso il tornio presente nel suo reparto; nel corso della lavorazione, il guanto e la manica del braccio sinistro dell’operaio erano rimasti impigliati nel meccanismo roteante dello strumento e così il predetto aveva subito lesioni gravi. Risultava accertato che il tornio era formalmente fuori uso e che talora su di esso era collocato un cartello rosso con la scritta di divieto di utilizzazione; peraltro, il macchinario era stabilmente collegato con l’alimentazione elettrica e sia pure saltuariamente veniva utilizzato dai dipendenti.
Inoltre, i funzionari della ASL, intervenuti in loco a seguito dell’incidente, avevano constatato che lo strumento era obsoleto e mancante dei requisiti minimi di protezione, quali uno schermo la cui eventuale rimozione determinasse l’arresto dell’ingranaggio ovvero il pulsante di arresto in situazione di emergenza, nonché i comandi che azionavano il movimento del mandrino erano a leva ma non protetti e, quindi, attivabili anche accidentalmente. Risultava pure che l’azienda non aveva incluso il macchinario nell’elenco di quelli indicati nel documento di valutazione dei rischi.
A chi rivolgersi?
Sono l'amministratore delegato di una società con 85 dipendenti. La società opera nel settore dei giunti plastici nell'entroterra di Genova. Ritengo di essere in regola con la normativa sulla sicurezza, ma non lo siamo certamente ai fini della 231/2001. I soci, per lo più stranieri, non vogliono sentirne parlare, poiché giudicano inutile la spesa; all'inizio dell'anno scorso ci siamo affidati ad una società che ci ha fornito un bel volume che io, personalmente, giudico costoso e perfettamente inutile. Viste le dimensioni della società vorrei riproporre ai soci una società di sicuro affidamento. Avete qualche nome da suggerire?
Ing. B.D.
Risponde Giuliano Termanini
Anche se non è nello scopo di questo sito fare pubblicità, nel Suo caso non avrei alcun dubbio: si rivolga per un preventivo a RINA spa di Genova, che offre assistenza e competenze di altissimo livello.
Dubbi sull'efficacia del modello
Siamo sindaci di una srl. Alla nostra richiesta di esibire, durante una verifica, il Modello Organizzativo, ci è stato consegnato un documento di una decina di pagine in cui si elencano i reati e le relative pene. Nessun riferimento a procedure, interventi, corsi di formazione. Siamo quindi entrati in conflitto con la persona che ha redatto il documento, contestandogli l'inutilità e l'incompletezza dello stesso. Questa persona, un avvocato per la precisione, ci ha detto che il modello va bene così e che lui non ha nessun obbligo di rendicontazione nei nostri confronti. Ora siamo dubbiosi se di tale circostanza dobbiamo fare menzione sul verbale del Collegio, il che creerebbe dei problemi nei nostri rapporti con gli amministratori. Ha qualche consiglio da darci?
Amministratori responsabili per non aver adottato il ModelloLa responsabilità ex D.Lgs. 231 si estende a macchia d’olio.
Ancora una volta si assiste ad una estensione della 231/2001. Le iniziative legislative non bastano più a considerare la 231/2001 come un enorme contenitore in cui riversare ogni tipo di reato pur di responsabilizzare (o colpevolizzare?) le società e gli enti per qualsiasi tipo di reato. Non esiste ormai una qualsiasi disposizione di legge che non abbia qualche attinenza alla responsabilità degli enti. Così il famigerato art. 25 sta diventando una silloge di “gride” di manzoniana memoria, in cui qualsiasi fatto, atto o intenzione non trovino una corrispondente pena e un omologo articolo nonies, decies, undecies e cosi via fino al termine delle conoscenze umane sugli avverbi numerali romani (a quando il decies centies milies?). Ma se il legislatore si agita, la giurisprudenza non sta ferma. I casi di collegamento di reati alla 231/2001 ormai si moltiplicano. Ed è giusto che sia così, perché ormai non vi è reato che non si possa in qualche modo collegare a questa legge al fine di attribuire una ancorché minima responsabilità all’ente cui il trasgressore appartiene.
Riunioni dell'ODV. Quando?Il Modello Organizzativo che ci è stato predisposto da un consulente esterno, parla di riunioni e di verbali dell'ODV, ma non ho trovato nulla nella legge. Sapete darmi qualche indicazione? (Car. SRL) Risponde il dott. Giuliano Termanini In effetti nella legge nulla si dispone al riguardo. E', comunque, evidente che l'ODV debba riunirsi periodicamente, stilando al contempo anche un verbale delle attività svolte. La frequenza delle riunioni dipende dall'impegno necessario allo svolgimento dell'attività. Molti enti riuniscono l'ODV mensilmente, altri trimestralmente, con la stessa frequenza disposta per il collegio sindacale, altri due volte l'anno. Personalmente ritengo che, una volta a regime, sia opportuno riunirsi almeno ogni tre mesi, facendo partecipare alla riunione anche il collegio sindacale. |
ODV Unico: obbligo di verbali?La nostra società, di modeste dimensioni, ha un ODV unipersonale. Ci sembra inutile che egli rediga verbali di riunioni sulla propria attività. Che cosa ne pensa? (CabriNet srl -Pesaro) Risponde Giuliano Termanini Concordo sull'inutilità delle convocazioni. Però ritengo utile un libro verbali dell'attività svolta, che altrimenti non risulterebbe da nessun altro documento aziendale. Una specie di diario, insomma, in cui l'ODV registra i controlli fatti, le anomalie riscontrate, e tutto quello che ritiene utile documentare. D.Lgs. sulla Revisione e 231Il decreto legislativo sulla revisione legale dei conti: quali riflessi sulla 231/2001?
Il decreto del 22 gennaio – alla cui lettura rinviamo – contiene disposizioni che appaiono rilevanti al fine dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001. Gli articoli che interessano sotto il profilo penale sono: Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) Art. 29 (Impedito controllo) Art. 30 (Compensi illegali) Art. 31 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione) Art. 32 (Disposizioni comuni) Le disposizioni del decreto abrogano l’art. 2624 c.c. e modifiche sostanziali vengono effettuate negli art. 2625 c.c. e 2635 c.c. Con l’abrogazione dell’art. 2624 c.c., l’art 25 ter del d.lg. 231/01 perde il collegamento ai reati indicati nello stesso. Il medesimo inconveniente si verifica, seppur in parte, per l’art. 2625. Vogliamo fare quindi rilevare come il mancato coordinamento del decreto sulla revisione legale dei conti con il testo della 231 potrà creare notevoli problemi di interpretazione, se il legislatore non interverrà in tempo. L’intervento sicuramente avverrà: la 231 è diventata ormai un ricettacolo di norme filtrate da altre disposizioni di leggi, tanto che ormai l’art. 25 sta diventando un estratto dell’intero codice penale. Attendiamo quindi, non senza trepidazione, le ulteriori modifiche. Giuliano Termanini |


